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Immatricolazione
e prima iscrizione di veicolo nuovo
L'Ufficio si occupa della
presentazione della pratica al Pubblico Registro Automobilistico, qualora
il veicolo non venga iscritto a cura del venditore.
In tal caso
necessitano l'atto di vendita redatto con istanza dell’acquirente e firma
del venditore allegando la conformità. E' inoltre sempre necessario la
fotocopia del documento d’identità in corso di validità ed i codici
fiscali dell'acquirente e del venditore. |
Passaggio di
proprietà
Autentica di firma e predisposizione dell’atto di
vendita sono ora possibili anche presso la sede dell’Automobile Club
Trento e le delegazioni con lo sportello telematico dell’automobilista (di
cui all’art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni
dell’ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato
lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli
Uffici Provinciali dell’ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto
legge n.223 del 4 luglio 2006).). Una volta firmato l'atto di vendita del
mezzo, la formalità può essere presentata allegando documenti d’identità
codici fiscali dell'acquirente e del venditore, la carta di circolazione e
il C.D.P. (certificato di proprietà) o il foglio complementare. |

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Radiazioni
Per la rottamazione di
veicoli, è necessario rivolgersi ad un centro di rottamazione autorizzato,
il quale, secondo le nuove disposizioni di legge, si farà carico di
svolgere tutte le incombenze burocratiche al Pubblico Registro.
Presso
il nostro sportello, presentandosi con un documento d'identità e con il
proprio codice fiscale, sarà comunque possibile consegnare targhe, carta
di circolazione e certificato di proprietà o foglio complementare, qualora
si intenda esportare il veicolo. Riferimenti normativi:
Decreto Legislativo 22/97 "Decreto
Ronchi", modificato dal Decreto Legislativo 389/97) Decreto
Legislativo 209/03 (File PDF, 171 KB).
Attuazione della direttiva
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso con le modifiche di cui al
Decreto Legislativo n.149/2006. |
Centri autorizzati alla raccolta dei veicoli per
la rottamazione nella provincia di Trento:
LOCALITA' |
DITTA |
INDIRIZZO |
TRENTO |
AUTODEM. RIGOTTI |
Via Doss Trento, 50 |
ALA |
REVI SAS DI PETRELLA PIETRO E C. Tel. 0471 437 031 |
Via G. Prati, 1 - Rovereto |
| BLEGGIO INFERIORE |
MASSERDONI PIETRO & C. SAS Tel. 0465 701 798 |
Loc. Cares, 87 -Bleggio Inferiore |
CLES |
F.LLI MERLER SNC Tel. 0463 421 433 |
Via Degasperi - Z. ind.le, 2 |
FONDO |
AUTORECUPERI DALLAGO D. & C. SAS Tel. 0461 669 000 |
Loc. Cadino - Faedo |
LEVICO TERME |
AUTORECUPERI F.LLI RECCHIA SNC Tel. 0461 707 277 |
Loc. Melaro S.S., 47 |
MEZZOLOMBARDO |
ZENARI ERMANNO
AUTORECUPERI GIOVANNINI L. & C. SNC |
Via Trento, 13
Via Marconi, 1 - Flavon |
PADERGNONE |
DEMOLAUTO "VALLE DEI LAGHI" SNC Tel. 0461 864 460 |
Via S. Valentino |
PERGINE VALSUGANA |
CARROZZERIA CIRE' SNC Tel. 0461 531 154 |
Loc. Cirè V. al Doss de la Roda, 24 |
ROVERETO |
F.I.R. DI IDER M. E T. & C. SNC Tel. 0464 942 499
BISINELLI ENNIO E C Tel. 0464 436 386 – 0464 488 532
VOLTOLINI SRL
Tel. 0464 433 630 |
Via Varini, 2
Via del Garda, 61
Via Pinetaro |
STORO |
AUTODEMOLIZIONI C8 DI GIACOMELLI B. Tel. 0465 685 519 |
Loc. Spina - Darzo |
STRIGNO |
TRISOTTO AUTO SNC Tel. 0461 762 000 |
Via Roma, 35 |
Rinnovo di
iscrizione
Secondo le normative vigenti, non è più necessario
cambiare le targhe del proprio veicolo qualora l'intestatario del mezzo
cambi provincia di residenza. La formalità resta espletabile, quindi, solo
in seguito a smarrimento o furto delle targhe (trascorsi i termini di
legge) ed è necessario presentare la denuncia resa avanti le Autorità di
pubblica sicurezza, il C.D.P. o foglio complementare, la carta di
circolazione, un documento di identità valido ed il proprio codice
fiscale. Saranno rilasciate, già entro il giorno successivo, le nuove
targhe ed un permesso per circolare valido 60 giorni, entro i quali verrà
consegnata la nuova carta di circolazione ed il certificato di proprietà
che attesta l'avvenuto rinnovo di iscrizione al Pubblico Registro. |
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Smarrimento certificato di
proprietà
Per ottenere il duplicato del documento che attesta la
proprietà del veicolo, è sufficiente presentarsi allo sportello, muniti della
denuncia stilata dalle autorità di P.S., del codice fiscale e di un documento
valido di identità.
Smarrimento
carta di circolazione
In questo caso è richiesta l'esibizione della
denuncia resa avanti le Autorità di pubblica sicurezza che sarà necessaria per
richiedere, ai nostri sportelli, un duplicato del documento di circolazione
smarrito.
Targa
ripetitrice rimorchi
E' necessario fornire allo sportello, la carta
di circolazione sulla quale sia già stato annotato il collaudo del gancio
traino, il codice fiscale ed un documento di identità valido e l'ufficio
provvederà al rilascio, il giorno successivo, della targa ripetitrice. A
questo punto sarà necessario acquistare, presso un rivenditore, gli
adesivi con le lettere e le cifre che compongono la targa del veicolo
trainante. |
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Targa
ciclomotore
Per ottenerla, basta compilare e sottoscrivere
l'autocertificazione che verrà fornita allo sportello accompagnata dal
codice fiscale e da un documento valido di identità, entro le 36 ore
successive verrà consegnata la "targhetta del motorino". Questa risulterà
intestata al proprietario e si identificherà necessariamente con un solo
veicolo e quindi, non potrà essere usufruita per più ciclomotori,
ricordando che, per ognuno, sarà obbligatorio uno specifico tagliando
assicurativo e il versamento della tassa di circolazione, la cui ricevuta
potrà essere richiesto dalle Forze dell'Ordine nel corso di eventuali
controlli su strada. |
Perdita di
posesso
La formalità prevede la presentazione della denuncia accompagnata
dai documenti del veicolo ancora in possesso dell'intestatario (carta di
circolazione e C.D.P.), codice fiscale ed un documento di identità per
richiedere la pratica.
Prenotazione revisioni e
collaudi
Informazioni su collaudi
Visure e
certificazioni
Per conoscere la situazione di un veicolo, con riferimento
sia ai dati tecnici che alla proprietà, è sufficiente presentarsi presso i
nostri sportelli con il numero di targa del veicolo.
La visura rende noti
tali dati relativamente al momento della richiesta, mentre l'estratto
cronologico contiene tutta la storia del veicolo dal momento della sua nascita,
comprese eventuali ipoteche e gravami e successivi trasferimenti di
proprietà.
Per entrambe le richieste è necessario essere a conoscenza del
numero di targa del veicolo.
SERVIZIO PATENTI
Conferma
validià
L'Automobile Club Pinzolo dispone del servizio di rilascio
nuova patente e conferma validità presso la propria Sede, con la presenza
del medico ogni settimana, contattaci per prenotare la tua visita. |
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I documenti necessari sono: il codice
fiscale e la patente e, se questa fosse già scaduta, anche la carta
d'identità valida. Per i portatori di occhiali, sarà necessario
portare alla visita gli occhiali ed il certificato di un oculista o
ottico che attesti il grado di rifrazione. Il servizio è a
disposizione per ogni tipo di categoria di patente di guida, ad
esclusione di quelle con particolari limitazioni, per le quali è
indispensabile rivolgersi alla Commissione medica. L'Ufficio propone
anche un servizio per corrispondenza che ricorda al cliente
l'approssimarsi della scadenza del proprio documento di
guida. |
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Duplicato per smarrimento,
furto o deterioramento
Dopo aver presentato denuncia alle competenti
Autorità (le quali avranno rilasciato un permesso per circolare valido per 90
giorni e per il quale si dovrà fornire una fotografia formato tessera),
presentandosi ai nostri sportelli con questo permesso, un documento valido
d'identità e tre foto tessera (di cui una autenticata in comune), Vi sarà
rilasciato il duplicato del documento di guida. Nel caso in cui la richiesta di
duplicato sia dovuta a deterioramento della patente, perché ormai divenuta
illeggibile, saranno necessarie le sole tre fotografie, oltre al documento
d'identità.
Patente
internazionale
Alcuni Paesi esteri richiedono ai cittadini italiani, per
poter guidare, il possesso di una patente internazionale, questa può essere
rilasciata presso i nostri sportelli presentando la patente italiana in corso di
validità e due foto tessera (di cui una autenticata in comune). Le informazioni
di dettaglio relative ai singoli Paesi possono essere consultate sul sito www.viaggiaresicuri.mae.aci.it , selezionando il
Paese di interesse e scegliendo la voce "Viabilità". Le convenzioni
internazionali in materia prevedono due distinti modelli di patente
internazionale: il modello "Ginevra 1949" e il modello "Vienna 1968". Il
permesso internazionale di guida attualmente ottenibile in Italia è conforme al
modello "Vienna 1968" ed ha una validità di 3 anni, sempre nei limiti della
validità della patente nazionale. Si segnala che alcuni Paesi riconoscono
validità unicamente alle patenti internazionali conformi al modello "Ginevra
1949": anche per questo aspetto è opportuno consultare il sito
www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/.
Conversione di patente
estere
Per ottenere la conversione della patente rilasciata da uno stato
estero, vanno forniti i seguenti documenti: certificato medico di idoneità
accompagnato da tre fotografie, di cui una autenticata dall'ufficiale sanitario
che effettua la visita medica (la visita è effettuabile presso i nostri uffici),
un documento valido d'identità, la patente estera munita di traduzione e
dichiarazione di autenticità rilasciata dal consolato o ambasciata straniera su
territorio italiano la stessa deve essere autenticata presso la prefettura di
rilascio o la Prefettura di residenza.
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO
PATENTI CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA,
(circolare prot.
n. 52601/23.18.01 del 16 novembre 2006)
ALGERIA, ARGENTINA, AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA,
CIPRO, CROAZIA, DANIMARCA, ESTONIA, FILIPPINE, FINLANDIA, FRANCIA,
GERMANIA, GIAPPONE, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, ISLANDA,
LETTONIA, LIBANO, LIECHTESTEIN, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA,
MALTA, MAROCCO, MOLDOVA, NORVEGIA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO,
PRINCIPATO DI MONACO, REPUBBLICA CECA, REPUBBLICA DI COREA,
REPUBBLICA SLOVACCA, ROMANIA, SAN MARINO, SLOVENIA, SPAGNA, SRI
LANKA, SVEZIA, SVIZZERA, TAIWAN, TUNISIA, TURCHIA, UNGHERIA.
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO
PATENTI CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI
CITTADINI
CANADA - Personale diplomatico e consolare
CILE -
Diplomatici ed i loro familiari
USA - Personale diplomatico e
consolare ed i loro familiari
ZAMBIA - Cittadini in missione
governativa ed i loro
familiari |
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Si precisa che gli elenchi sopra riportati
sono suscettibili di variazione in quanto la convertibilità è soggetta
all'accertamento della condizione di reciprocità. Si suggerisce pertanto,
per accertare eventuali variazioni intervenute, di contattare l'ufficio
della Dipartimento trasporti terrestri della propria
provincia. |
Conversione patenti
militari
Per militari in congedo: congedo; allegato 6 (una copia dovrà
essere inviata dal Comando alla M.C.T.C.); patente civile, se posseduta; tre
foto tessera; un documento di identità valido e certificato medico. (Una
fotografia deve essere autenticata sul certificato medico ovvero presso il
comune) Per militari in servizio: dichiarazione di appartenenza al Corpo; nulla
osta, rilasciato dal Comando, per la conversione; patente civile, se posseduta;
tre foto tessera; un documento di identità valido e certificato medico.
C.Q.C.
La CQC deve essere
posseduta:
a) dai conducenti residenti in ltalia che svolgono attivita di
autotrasporto di persone o di cose;
b) dai conducenti cittadini di Stati non
appartenenti all'unione europea o allo Spazio economico europeo, che svolgono la
loro attività alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto di persone o di
cose stabilita sul territorio italiano.
Spazio economico europeo: zona di
libero scambio creata nel 1992 con il trattato di Porto, cui appartengono
Norvegia ed Islanda.
Attività; di autotrasporto di persone: attività; di
impresa esercitata con il trasferimento di persone con offerta al pubblico, o a
talune categorie di utenti, verso corrispettivo, mediante autobus, cioè;
autoveicoli destinati a trasportare più; di nove persone, autista compreso. II
veicolo dovrà; essere immatricolato ad uso di terzi per il servizio di noleggio
con conducente per trasporto di persone. Sono esclusi pertanto gli autobus
adibiti ad uso proprio ai sensi del primo comma dell'art. 83 del codice della
strada (D.Lgs. 395/2000).
Attività di autotrasporto di cose: attività di
impresa esercitata con il trasferimento di cose per conto di terzi verso
corrispettivo. II veicolo dovrà essere immatricolato ad uso di terzi. Sono
pertanto esclusi i veicoli immatricolati per l'esercizio del trasporto di cose
in conto proprio (D.Lgs. 395/2000). Documenti richiesti per il rilascio su
documentazione, patente di guida, 2 foto di cui una autenticata in comune. |